Congresso 2017, Primarie il 30 aprile: il regolamento

La Direzione del Partito Democratico, riunitasi il 24 febbraio 2017, approva, ai sensi dell’art. 9 comma 1 dello Statuto, il seguente Regolamento per le procedure di elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale. SCARICA IL REGOLAMENTO

LE DELIBERE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL CONGRESSO

REGOLAMENTO

Articolo 1
(Convocazione del procedimento elettorale)

1. La Convenzione nazionale del Partito Democratico è convocata per il giorno 9 aprile 2017.
2. Le Convenzioni provinciali si dovranno svolgere il 5 aprile 2017.
3. La Convenzione nazionale si svolge sulla base della presentazione delle candidature alla carica di Segretario e del confronto sulle relative linee politico-programmatiche, ai sensi delle disposizioni previste dallo Statuto.
4. La data di svolgimento dell’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale è fissata per il giorno 30 aprile 2017. Si vota dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

 

Articolo 2
(Commissione nazionale, Commissioni regionali e Commissioni provinciali)

1. La Commissione nazionale per il Congresso, eletta dalla Direzione nazionale il 20 febbraio 2017, sarà integrata successivamente da un rappresentante per ciascuna delle candidature ammesse. Alla Commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il Presidente della Commissione nazionale di Garanzia o un suo delegato. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il Coordinatore. Al fine di garantire la massima imparzialità nei suoi lavori, è fatto divieto ai membri della Commissione nazionale per il Congresso, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere candidature per il Segretario e per l’Assemblea nazionale.
2. La Commissione, nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
3. In ciascuna circoscrizione regionale viene istituita, nel rispetto della parità di genere, una Commissione regionale per il Congresso, composta da 11 membri, che sarà integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature a Segretario nazionale ammesse. Alla Commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il presidente della Commissione regionale di Garanzia o un suo delegato. La Commissione regionale, su proposta del Segretario regionale, viene eletta dalla Direzione regionale con la maggioranza dei due terzi dei votanti entro il 3 marzo 2017. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il Coordinatore. Al fine di garantire la massima imparzialità nei suoi lavori, è fatto divieto ai membri della Commissione regionale per il Congresso, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere candidature per il Segretario e per l’Assemblea nazionale.
4. Le Direzioni provinciali o territoriali eleggono, entro il 3 marzo 2017 su proposta del Segretario provinciale e con la maggioranza dei due terzi dei votanti, la Commissione provinciale per il Congresso, formata, nel rispetto della parità di genere, da 5 a 11 componenti – e in ogni caso da un numero dispari di componenti – e successivamente integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature a Segretario nazionale ammesse. Alla Commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il presidente della Commissione provinciale di Garanzia o un suo delegato. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il Coordinatore. Al fine di garantire la massima imparzialità nei suoi lavori, è fatto divieto ai membri della Commissione provinciale per il Congresso, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere candidature per il Segretario e per l’Assemblea nazionale.
5. In caso di mancata elezione, entro il 3 marzo 2017, di una o più Commissioni regionali, provvede la Commissione nazionale entro il 4 marzo 2017
6. In caso di mancata elezione, entro il 3 marzo 2017, di una o più Commissioni provinciali, provvede la Commissione regionale entro il 5 marzo 2017 e in ultima istanza la Commissione nazionale.

 

Articolo 3
(Presentazione delle candidature a Segretario nazionale)

1. Entro le ore 18:00 del 6 marzo 2017 vengono depositate presso la Commissione nazionale per il Congresso le candidature alla Segreteria e le relative linee politico-programmatiche.
2. Tutte le candidature devono essere sottoscritte: da almeno il 10% dei componenti l’Assemblea nazionale uscente oppure da un numero di iscritti, in regola con l’iscrizione ai sensi del comma 3 dell’art. 9 dello Statuto nazionale, compreso tra 1.500 e 2.000, distribuiti in non meno di cinque regioni appartenenti ad almeno tre delle cinque circoscrizioni elettorali per il Parlamento europeo.
3. La Commissione nazionale per il Congresso cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità di diritti.
4. L’ordine di presentazione delle candidature sarà definito attraverso un unico sorteggio nazionale, anche come ordine di illustrazione delle candidature stesse e delle relative linee politico-programmatiche nel corso delle riunioni di Circolo e delle Convenzioni provinciali.

 

Articolo 4
(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo per la pre-selezione delle candidature a Segretario nazionale)

1. Le riunioni di circolo si svolgono dal 20 marzo 2017 al 2 aprile 2017.
2. Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo (territoriale e di ambiente) tutti coloro regolarmente iscritti fino al 28 febbraio 2017. Possono invece essere eletti negli organismi dirigenti o di garanzia, nonché essere delegati ad una Convenzione di livello superiore, tutti gli iscritti al PD regolarmente registrati alla data dell’approvazione del presente Regolamento da parte della Direzione nazionale.
3. Gli iscritti on-line, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 1, lettera b) del Regolamento delle iscrizioni on-line e dei Circoli on-line, possono partecipare con diritto di parola e di elettorato attivo e passivo alle riunioni dei Circoli territoriali o di ambiente da essi indicati all’atto dell’iscrizione come sede di esercizio dei propri diritti, ai sensi dell’art. 14, comma 2 dello Statuto, alle medesime condizioni previsti dal comma 2 del presente articolo.
4. In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del Segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l’approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura. Fa parte della presidenza un membro della Commissione provinciale per il Congresso, o un suo delegato che può essere scelto anche fra gli iscritti del Circolo, che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.
5. In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate le linee politico-programmatiche collegate ai candidati, nell’ordine di cui al comma 4 dell’art. 3 del presente regolamento, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.
6. Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.
7. Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell’assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.
8. Nel corso dello svolgimento della riunione, ed entro un termine fissato dalla Presidenza, vengono presentate le liste dei delegati alla Convenzione provinciale, collegate alle candidature alla Segreteria nazionale. E’ ammessa la presentazione di una sola lista di delegati per ogni candidato a Segretario. Nella sua composizione, ciascuna lista deve rispettare il principio dell’alternanza di genere.
9. Al termine delle votazioni per la selezione dei candidati a Segretario per le primarie, in ragione dei voti ottenuti da ogni singolo candidato, ogni Circolo elegge i propri delegati alla Convenzione provinciale. E’ compito della Commissione provinciale per il Congresso stabilire il numero dei delegati alla Convenzione provinciale, sulla base dei criteri fissati dalla Commissione nazionale con apposita delibera.
10. La convocazione della riunione deve essere comunicata in modo congruo a tutti gli iscritti al Circolo prima del suo svolgimento, e deve indicare il giorno e l’ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l’orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive, da collocare in orario di norma non lavorativo, e dunque di preferenza dopo le 18:00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.
11. E’ compito della Commissione nazionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di Circolo.

 

Articolo 5
(Modalità di svolgimento delle Convenzioni provinciali)

1. La Convenzione provinciale è costituita dall’insieme dei delegati eletti dalle riunioni di Circolo.
2. La convocazione della Convenzione provinciale deve essere comunicata in modo congruo a tutti i delegati prima del suo svolgimento e deve contenere il giorno e l’orario di inizio della seduta e il programma dei lavori.
3. In apertura della Convenzione provinciale, su proposta del Segretario provinciale, viene costituita e messa ai voti una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori, e che veda la presenza di un rappresentante per ciascuna candidatura. Fa parte della Presidenza un membro – o un delegato – della Commissione nazionale, che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.
4. Subito dopo la costituzione della presidenza, vengono presentate le linee politico-programmatiche collegate ai candidati, secondo l’ordine di cui all’art. 3, comma 4 del presente Regolamento, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione.
5. Le modalità e i tempi di svolgimento delle Convenzioni provinciali devono garantire la più ampia possibilità di intervento ai delegati, secondo le modalità previste per le Riunioni di Circolo.
6. Nel corso dello svolgimento della Convenzione provinciale, ed entro un termine fissato dalla Presidenza, vengono presentate le liste dei delegati alla Convenzione nazionale, collegate alla candidatura alla Segreteria nazionale.
7. I delegati saranno assegnati a ciascuna lista proporzionalmente al numero dei voti ottenuti dai singoli candidati a Segretario in ogni Circolo della Federazione provinciale o territoriale, sulla base del metodo del quoziente naturale e dei migliori resti. Le liste dei delegati devono rispettare, nella propria composizione, il principio dell’alternanza di genere.
8. Il numero dei delegati da eleggere in ciascuna Convenzione provinciale ai fini della partecipazione alla Convenzione nazionale è stabilito preventivamente dalla Commissione nazionale.
9. E’ compito della Commissione provinciale per il Congresso stabilire il numero dei componenti della Convenzione provinciale nonché il numero di delegati da eleggere in ciascun Circolo in ragione della media degli iscritti degli ultimi due anni.

 

Articolo 6
(Compiti della Commissione nazionale)

1. La Commissione nazionale, nominata ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento, procede entro il 10 marzo 2017 alla definizione dei delegati alla Convenzione nazionale spettanti a ciascun Coordinamento provinciale/territoriale, assegnandone il 50% in ragione dei voti ottenuti dal Partito Democratico nelle elezioni politiche del 2013 per la Camera dei Deputati e il 50% in ragione della media degli iscritti degli ultimi due anni. Non vengono attribuiti delegati in ragione degli iscritti alle Federazioni provinciali/territoriali i cui iscritti non risultano regolarmente certificati.
2. La Commissione nazionale detta altresì i criteri di composizione delle Convenzioni provinciali, sulla base dei quali le Commissioni provinciali procederanno alla indicazione del numero dei delegati da eleggere in ciascuna Riunione di Circolo.
3. La Commissione nazionale predispone il modello di verbale sulla base del quale registrare i risultati delle votazioni nelle riunioni di Circolo e nelle Convenzioni provinciali.
4. La Commissione nazionale assicura che un suo membro, o un delegato, partecipino allo svolgimento delle Convenzioni provinciali.
5. La Commissione nazionale promuove l’apertura della seconda fase del procedimento di elezione del Segretario nazionale e dell’Assemblea nazionale.
6. La Commissione nazionale nomina un comitato, composto da sette membri che, secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente Regolamento, promuove e organizza la partecipazione al voto degli italiani all’estero.

 

Articolo 7
(Composizione della Convenzione nazionale)

1. La Convenzione nazionale è composta da:
a) 1.000 delegati eletti nelle Convenzioni provinciali. Ad ogni Coordinamento provinciale/territoriale è assegnato un minimo di due delegati;
b) Dai delegati per funzione: il Presidente della Assemblea nazionale; i candidati alla carica di Segretario nazionale; i componenti della Commissione nazionale per il Congresso; il Presidente e i componenti della Commissione nazionale di Garanzia.

 

Articolo 8
(Svolgimento della Convenzione nazionale)

1. Per l’organizzazione della Convenzione nazionale, anche in relazione alla possibilità di evidenziarne gli aspetti di approfondimento programmatico, verrà costituita Commissione/gruppo apposita per curarne la predisposizione.
2. In apertura della Convenzione nazionale, su proposta del Presidente della Assemblea nazionale, viene costituita e messa ai voti per l’approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che preveda la presenza di un rappresentante per ciascuna candidatura.
3. Subito dopo la costituzione della Presidenza, la Commissione nazionale comunica ufficialmente i risultati delle votazioni svoltesi nelle Riunioni di Circolo e, sulla base di quanto stabilito dall’art. 9, comma 6 dello Statuto, determina i candidati ammessi alla seconda fase del procedimento di elezione del Segretario nazionale.
4. Le modalità e i tempi di svolgimento della Convenzione nazionale devono garantire la possibilità di intervento ai delegati.

 

Articolo 9
(Elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale)

1. In attuazione dell’art. 9 dello Statuto nazionale, la Commissione nazionale assume la suddivisione dei Collegi all’interno delle Circoscrizioni regionali già approvata e attuata in occasione della elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale nel 2013.
2. In ciascun Collegio può essere presentata una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria. Sono ammesse le liste presenti in almeno la metà dei Collegi di una Circoscrizione regionale. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 50 iscritti in ciascun Collegio.
3. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l’elenco dei candidati presso la Commissione regionale per il Congresso, entro le ore 18:00 del 10 aprile 2017 Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, essa intenda collegarsi. Entro due giorni dalla presentazione delle liste, le Commissioni regionali accertano l’accettazione del collegamento da parte del candidato alla Segreteria nazionale.
4. Ciascuna Commissione regionale, accertati i collegamenti tra candidati alla Segreteria e liste di candidati all’Assemblea nazionale, predispone il modello di scheda per ciascun Collegio, sulla base dei criteri indicati dalla Commissione nazionale.
5. Ciascuna Commissione provinciale per il Congresso, entro il 27 marzo 2017, determina il numero e l’ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base di criteri di omogeneità territoriale e demografica. Entro il 3 aprile 2017 ciascuna Commissione provinciale per il Congresso provvede a nominare per ogni seggio il Presidente e due scrutatori.
6. I seggi assegnati a ciascun Collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste secondo il metodo del quoziente naturale (totale dei voti validi del Collegio / numero dei seggi del Collegio), attribuendo tanti seggi quanti sono i quozienti pieni ottenuti da ciascuna lista. I voti residui non utilizzati vengono conteggiati a livello di Circoscrizione regionale assegnando, con il medesimo metodo, i seggi non ancora attribuiti. Gli ulteriori seggi non attribuiti sulla base di quoziente pieno, vengono assegnati alle liste che abbiano riportato i migliori resti. I seggi così assegnati vengono poi attribuiti ai Collegi che non abbiano ancora visto assegnati tutti i propri seggi spettanti, e alle liste che abbiano conseguito il miglior rapporto tra voti residui e quoziente di Collegio.
7. A conclusione delle operazioni di voto in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale che viene immediatamente trasmesso alla Commissione provinciale, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali dei Collegi, li trasmette alla Commissione regionale, per le operazioni di calcolo di propria competenza. La Commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati e i nomi degli eletti alla Commissione nazionale, proclama eletti i membri dell’Assemblea nazionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.
8. I membri dell’Assemblea nazionale vengono eletti sulla base dell’ordine di presentazione nella lista.

 

Articolo 10
(Diritto e modalità di voto)

1. Possono partecipare al voto per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, rientrano nei requisiti di cui all’art. 2, comma 3 dello Statuto, ovvero le elettrici e gli elettori che “dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori”.
2. La Commissione nazionale predispone il modello per la registrazione degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, la data e il luogo di nascita, la residenza dell’elettore, e un indirizzo di posta elettronica e un numero di cellulare. Il modello di registrazione contiene, altresì, l’esplicita autorizzazione dell’elettore all’uso dei suoi recapiti, al fine di ricevere informazioni e notizie sull’attività del Partito Democratico.
3. Ogni elettrice ed elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuto a esibire il proprio documento di riconoscimento e la propria tessera elettorale e a devolvere un contributo di due euro destinato direttamente al territorio.
4. Gli iscritti al Partito Democratico, in regola con il tesseramento, non sono tenuti al versamento del contributo di due euro, e sono automaticamente iscritti all’Albo delle elettrici e degli elettori.
5. L’elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all’Assemblea nazionale.

 

Articolo 11
(Proclamazione dei risultati e del Segretario)

1. La Commissione nazionale, acquisiti tutti i verbali circoscrizionali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell’Assemblea nazionale entro 10 giorni.
2. L’Assemblea nazionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione nazionale, elegge il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell’Assemblea nazionale e le relative modalità di voto, vengono proposte dalla Commissione nazionale e approvate dall’Assemblea.
3. Il Presidente dell’Assemblea nazionale proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione nazionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea nazionale.
4. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il presidente dell’Assemblea nazionale indice , in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

 

Articolo 12
(Norme di raccordo con le elezioni degli organismi regionali, provinciali/territoriali e di Circolo)

1. I Congressi regionali straordinari già in corso della Liguria, della Sardegna e del Veneto, in deroga a quanto previsto dai Regolamenti regionali già approvati, dovranno celebrare le Primarie aperte a tutte le elettrici e tutti gli elettori per la elezione del Segretario e l’Assemblea regionale, in contemporanea con le Primarie per la elezione del Segretario e l’Assemblea nazionale, vale a dire il 30 aprile 2017, salvo che alla data di scadenza prevista dai Regolamenti regionali per la presentazione delle candidature a Segretario regionale non risulti presentata o ammessa una sola candidatura. In questo caso, restano valide le disposizioni contenute nei Regolamenti regionali. Le Commissioni regionali per il Congresso potranno in questo caso adeguare i termini di presentazione delle liste di candidati all’Assemblea regionale.
2. Le Federazioni provinciali/territoriali già oggetto di intervento da parte della Segreteria nazionale, potranno celebrare i Congressi straordinari, secondo modalità che saranno valutate dalla Commissione nazionale caso per caso, sentito il parere della Commissione nazionale di Garanzia.

 

Articolo 13
(Anagrafe degli iscritti)

1. La Direzione nazionale del Partito affida alla Commissione nazionale per il Congresso e alla Commissione nazionale di Garanzia la responsabilità di accesso e vigilanza sull’anagrafe degli iscritti e sull’Albo degli elettori.
2. L’anagrafe, che deve contenere tutti gli iscritti alla data di cui al comma 2 dell’art. 4 del presente Regolamento, i quali hanno diritto al voto deve essere composta in ciascun Circolo e, controfirmata dal Segretario del Circolo o di colui che ne fa le veci, deve essere trasmessa alla Commissione provinciale per il Congresso entro e non oltre il 6 marzo 2017.
3. Ai fini del calcolo della platea congressuale nazionale, faranno parte soltanto gli iscritti che nell’anagrafe sono stati inseriti con i seguenti minimi requisiti: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di domicilio o residenza. La Commissione provinciale per il Congresso, verificata la regolarità della composizione dell’anagrafe, la certifica con il voto favorevole dei due terzi dei componenti nelle 24 ore successive. L’anagrafe così certificata sarà inviata ad ogni singolo Circolo, nonché alla Commissione regionale e alla Commissione nazionale.
4. L’assegnazione dei delegati alle diverse Convenzioni provinciali è stabilita sulla base dei criteri di cui al relativo articolo del presente regolamento.
5. La Commissione nazionale per il Congresso ha il compito di acquisire gli elenchi nominativi degli iscritti e di stabilire le modalità di accesso ai dati contenuti nell’Anagrafe degli iscritti da parte dei candidati ad elezioni interne di ciascun livello territoriale, ivi compreso quello nazionale, avendo cura di garantire ai candidati, su basi paritarie, la possibilità di comunicare con gli iscritti e gli elettori.
6. I Circoli hanno l’obbligo di presentare, all’atto dell’apertura delle Riunioni di circolo, al garante di cui all’art. 4, comma 4 del presente Regolamento, gli elenchi completi e certificati dei propri iscritti aventi diritto di elettorato attivo. In caso di presunte irregolarità gli iscritti possono presentare, entro 24 ore dalla pubblicizzazione degli elenchi, formale reclamo alla Commissione provinciale per il Congresso, che è tenuta a pronunciarsi entro le successive 24 ore. Contro la decisione, o in caso di inerzia, può essere proposto ricorso motivato alla Commissione regionale di Garanzia.
7. Gli elenchi sono consultabili con formale richiesta alla Commissione provinciale per il Congresso, che risponde entro 24 ore dalla ricezione della richiesta.
8. Gli elenchi non sono riproducibili, a pena delle sanzioni previste dallo Statuto, che saranno comminate dalla Commissione di Garanzia territorialmente competente.

 

Articolo 14
(Le garanzie)

1. La Commissione nazionale per il Congresso provvede a disciplinare, con apposite delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario e, allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.
2. Le Commissioni per il Congresso, ai vari livelli territoriali hanno il compito di garantire che la procedura di elezione, ad ogni livello, alla carica di Segretario, delle Assemblee nazionale e territoriali e degli organismi dirigenti territoriali si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dal Regolamento, a tutte le mozioni politiche.
3. Lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntato alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell’ambiente, così come previsto al punto 3, lettera d), del Codice Etico.

 

Articolo 15
(Contenimento dei costi e mezzi di propaganda)

1. Al fine di contenere i relativi costi non è in ogni caso ammessa, da parte dei candidati o delle liste che li sostengono, la pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda personale sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi, telematici, giornali, riviste o altri organi di stampa e comunicazione.
2. E’ consentito rendere pubblici e diffondere, attraverso manifesti o mezzi di informazione a diffusione nazionale, regionale e locale, annunci a dibattiti, tavole rotonde, conferenze o altri interventi di singoli candidati.
3. E’ ammessa l’affissione in luoghi pubblici di manifesti diretti a promuovere la candidatura o le iniziative che non superino i 70X100, purché negli spazi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

 

Articolo 16
(Limiti di spesa e rendiconti)

1. Le spese della campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l’importo di 250.000 euro per i candidati alla carica di Segretario nazionale.
2. Per spese di campagna elettorale si intendono quelle relative: alla produzione, all’affitto o all’acquisto di materiali e mezzi di propaganda; alla distribuzione e diffusione di materiali e mezzi di propaganda; all’organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche a carattere sociale, culturale e sportivo; al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.
3. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, le spese di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolate in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.
4. Le spese per la propaganda elettorale, comprese quelle relative al contributo di sostenitori esterni, ovvero soggetti che a vario titolo sostengono direttamente o indirettamente il candidato, sono computate, ai fini del limite di spesa, tra le spese del candidato. Tali spese devono essere quantificate nel rendiconto di cui al comma successivo e la relativa documentazione deve essere conservata, a cura dell’interessato o di un suo delegato, per almeno tre mesi successivi al giorno di celebrazione delle primarie, al fine dell’effettuazione dei relativi controlli.
5. Entro il 31 maggio 2017 i candidati alla carica di Segretario nazionale trasmettono alla Commissione nazionale di Garanzia, personalmente o tramite il proprio mandatario, il rendiconto relativo al contributo e servizi ricevuti, alle spese sostenute ed agli impegni assunti nel periodo intercorrente dalla presentazione e accettazione della loro candidatura sino al giorno di celebrazione delle primarie.
6. I suddetti rendiconti devono evidenziare anche i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che hanno erogato contributi di importo superiore a 5.000 euro a favore del candidato.
7. E’ fatto obbligo di pubblicare sul sito del PD e sul proprio sito personale i rendiconti di raccolta fondi e di spesa. Non è consentito raccogliere fondi superiori alla spesa di previsione. Nel caso si verifichino eventuali eccedenze, esse devono essere devolute a un fondo speciale centralizzato, destinato alle iniziative politiche del PD.

 

Articolo 17
(Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie)

1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di Circolo e delle Convenzioni provinciali vanno rivolte alle Commissioni provinciali per il Congresso territorialmente competenti che decidono, in prima istanza, entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alle Commissioni regionali per il Congresso, che decidono in via definitiva entro le successive 24 ore.
2. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione della Convenzione nazionale, sulla ammissione o mancata ammissione di candidature a Segretario nazionale e delle liste o di singoli candidati all’Assemblea nazionale, sulle procedure di voto e scrutinio delle Primarie, vanno rivolte in prima istanza alla Commissione nazionale per il Congresso, che decide in prima istanza nelle successive 24 ore. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione nazionale di Garanzia, che decide in via definitiva entro le successive 24 ore.
3. Le segnalazioni e i ricorsi devono essere presentati per iscritto, in modo quanto più possibile circostanziato, con la relativa documentazione allegata, utile al fine di comprovarne i contenuti e identificarne il presentatore.
4. Restano salve le competenze delle Commissioni di Garanzia territoriali e della Commissione nazionale di Garanzie previste dallo Statuto e dal Regolamento nazionale delle Commissioni di Garanzia.

 

Articolo 18
(Norme di salvaguardia)

1. I candidati alla Segreteria e all’Assemblea nazionale si impegnano:
a) a riconoscere i risultati delle Riunioni di Circolo e delle elezioni primarie, come certificati dalla Commissione nazionale per il Congresso e dalla Commissione nazionale di Garanzia;
b) a deferire all’atto dell’accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia, di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.
2. La Commissione nazionale per il Congresso interviene con apposite delibere, indirizzi, norme esplicative ed attuative del prese